Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. 32/2014, attuativo della delega conferita al Governo per il recepimento delle Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il provvedimento entrerà in vigore il 2 aprile 2014.
“La Direttiva 2010/64/UE tende a disciplinare gli standard minimi per garantire il diritto ad un processo corretto ed equo in applicazione dell’art. 6 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e degli artt. 47 e 48 (2) della Carta dei diritti fondamentali.” Le previsioni introdotte dal decreto legislativo sono indirizzate a rendere effettivo, per gli indagati e gli imputati alloglotti che non parlano la lingua italiana, il diritto di piena e consapevole partecipazione al processo. Vale la pena leggere l' articolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , in quanto illustra il ruolo affidato dal provvedimento a traduttori e interpreti.
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La Société Suisse des Auteurs , SSA (sito principale) mette a disposizione un totale di 10.000 franchi svizzeri (circa 8100 euro) per chi intenda tradurre testi originali (adattamenti esclusi) da/a tedesco, francese e italiano. L’importo potrà essere suddiviso anche fra più progetti (max 3) e sono previste 4 date per la scadenza.
Il Centre national du livre di Parigi offre borse di soggiorno per quei traduttori che intendano tradurre testi dal francese nella loro lingua entro 3 anni. L’importo è di 2000 €/mese, la durata da 1 a 3 mesi (eccezionalmente 6), scadenza a seconda delle date in cui si riuniscono le commissioni giudicatrici (comunque distinte per opere letterarie e di saggistica. Il LILEC (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne) e il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna, insieme alla Fondazione Universitaria San Pellegrino di Misano Adriatico bandiscono la seconda edizione del Premio per la Traduzione Poetica.” La scadenza del bando è fissata al 15 aprile. Info qui: Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna. . (di Rosaria Fiore e Laura Santi)
La traduzione di una guida turistica è un viaggio metaforico che prelude al viaggio reale del lettore. Le guide turistiche sono intrinsecamente legate al concetto di viaggio, da cui tutti, chi più chi meno, ci sentiamo attratti, forse perché contagiati da quella restlessness che fu la cifra stilistica ed esistenziale di scrittori come Bruce Chatwin. Spesso si dice che tradurre equivale a traghettare il lettore non solo da una lingua all’altra, ma soprattutto da una cultura all’altra: questo concetto non potrebbe essere più azzeccato nel caso delle guide turistiche in generale e delle guide Lonely Planet in particolare. Le guide Lonely Planet nacquero nel 1972, anno in cui Tony e Maureen Wheeler, i fondatori della famosa casa editrice, decisero di realizzare un sogno: trascorrere un intero anno viaggiando. Il progetto iniziale era quello di raggiungere l’Australia partendo dall’Inghilterra e attraversando l’Asia lungo la cosiddetta “rotta hippy”. Al termine del viaggio, rimasti praticamente senza un soldo, iniziarono a lavorare in Australia. In breve tempo si fecero degli amici e questi ultimi li tempestarono di domande sulla loro esperienza, che all’epoca era tutt’altro che consueta, tanto che non esisteva neppure una guida pensata per chi decidesse di girare il mondo in modo autonomo, con un budget limitato e senza appoggiarsi ad agenzie. A poco a poco la coppia cominciò a maturare l’idea di trasformare ricordi e appunti di viaggio in un vero e proprio libro. Poiché nessun editore si era dimostrato interessato a questo progetto, i coniugi Wheeler pubblicarono la leggendaria guida Across Asia on the Cheap a proprie spese. Così nacque l’universo Lonely Planet. Ma che cos’è esattamente una guida turistica? Dal punto di vista funzionale può essere considerata come uno strumento indispensabile per il viaggiatore che desideri muoversi in maniera indipendente. Dal punto di vista dello stile e dei contenuti, invece, è un prodotto ibrido, costituito da testi di natura diversa, nei quali sono riconoscibili vari registri linguistici. I testi di carattere “pratico” offrono ai turisti informazioni su alloggi, ristoranti, locali notturni, trasporti e così via, riportandole in modo quanto più possibile sintetico al fine di consentirne una rapida fruizione. Talvolta, però, il tono delle recensioni può diventare enfatico: non di rado, infatti, le guide celano un’intenzione persuasiva. In questo caso, ricreare il moodfrizzante, ironico e scanzonato tipico degli autori Lonely Planet è un compito tanto fondamentale quanto arduo. Ai testi informativi si affiancano quelli di taglio più descrittivo, che illustrano, per esempio, la storia e la cultura di un paese, e come è facile immaginare presentano uno stile espositivo meno schematico e più coinvolgente, ma al tempo stesso più obiettivo e meno infarcito di battute. Quando si tratta di tradurre una guida è opportuno adottare di volta in volta strategie differenti, da un lato acquisendo la terminologia specifica dei testi turistici (come nelle descrizioni delle strutture di pernottamento e di ristorazione) e dall’altro appropriandosi di linguaggi propri di determinati settori (arte, architettura, gastronomia). Tenendo conto della finalità pratica delle guide, poi, è necessario un complesso lavoro di localizzazione che tende ad avvicinare il testo alla cultura di arrivo, spesso tramite l’eliminazione o la modifica di eventuali elementi stranianti o “politicamente scorretti”. Un esempio che noi traduttori Lonely Planet amiamo citare è quello della pizza: com’è evidente, il lettore italiano faticherebbe a digerire (in senso proprio e figurato!) una “delicious pizza with pineapple”. Ancora più complessa può risultare la traduzione delle guide dedicate all’Italia e alle sue regioni, che negli ultimi anni, per quanto la cosa possa stupire, hanno conquistato una fetta di mercato sempre più consistente. In queste guide trionfa un’immagine stereotipata e a tratti imbarazzante dell’italiano medio, che traduttori (e redattori) devono faticosamente tentare di ridimensionare, sebbene contenga spesso un fondo di verità. Di recente, in una guida dedicata a Napoli, abbiamo incontrato questa perla: “It’s still the norm to live at home until you marry and one-third of husbands still visit their mothers every day. While many of these will have a bowl of their favourite pasta waiting for them, some will also have their laundry freshly washed and ironed”. Particolarmente spinoso, poi, è il tema della religione, nei confronti della quale gli autori Lonely Planet hanno per lo più un atteggiamento dissacrante, a volte persino spietato, mentre i traduttori devono cercare di attenersi al famoso detto “scherza coi fanti ma lascia stare i santi”. Ecco un estratto di una guida della Puglia risalente a un paio di anni fa: “Once a tiny, isolated medieval village in the heart of the Gargano, San Giovanni Rotondo underwent a miraculous transformation after the arrival of Padre Pio […]. There’s only one reason to visit – to marvel at the grand-scale exploitation and blatant commercialisation religious ‘devotees’ can wring out of one man’s self-sacrificing life”. Questo complesso lavoro sui testi, per nostra fortuna, viene affrontato in gruppo: un’altra caratteristica delle guide Lonely Planet, infatti, è la traduzione a più mani. Ogni guida viene divisa in blocchi e affidata a vari traduttori (più o meno numerosi a seconda della lunghezza), che si confrontano via e-mail nel tentativo di rendere il più uniforme possibile l’edizione italiana. Questo scambio costante, oltre a favorire la qualità del “prodotto finale”, consente ai traduttori, fra una risata e l’altra, di uscire dall’isolamento che in genere li caratterizza. La traduzione di una guida turistica, insomma, è un lavoro di squadra e un’operazione di adattamento culturale oltre che linguistico, un “viaggio” metaforico che prelude al viaggio reale dei lettori e, ci auguriamo, concorre alla sua riuscita. Di seguito elenchiamo alcune agenzie si avvalgono costantemente della collaborazione di interpreti e traduttori .
Per alcune agenzie è possibile fornire la propria prestazione anche a distanza. ARANCHO www.arancho.com - [email protected] via Dario Campana, 56/a – Rimini. Tel. 0541 760800 - fax 0541 790685. MODALITA’: l’agenzia utilizza collaboratori free-lance per l’attività di traduzioni. Gli interessati devono essere in possesso di un diploma di maturità o di laurea, oppure madrelingua con formazione specifica nel settore. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae alla responsabile delle risorse umane /e mail: [email protected]). Si richiede la conoscenza di lingue straniere e il possesso di nozioni di economia e di marketing. LINK UP www.linkup.it - [email protected] via Pegli, 3 – Rimini. Tel. 0541 373581 - fax 0541 379198. L’agenzia opera nel settore congressuale e delle traduzioni. MODALITA’: presentarsi alla sede dell’agenzia con codice fiscale e foto tessera. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: nel settore delle traduzioni devono essere madrelingua o possedere un’ottima preparazione linguistica, in ambito congressuale devono avere precedenti esperienze lavorative nel settore oppure aver frequentato corsi formativi specifici. CAMAS via Cairoli, 69 – Rimini. Tel. 0541 785183 - fax 0541 781608. L’agenzia offre la possibilità di lavorare nell’ambito del settore turistico come interprete, traduttore, hostess e guida. MODALITA’: presentarsi in agenzia con il proprio curriculum. Requisiti: per le guide è preferibile il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, per gli interpreti/traduttori essere madrelingua con la conoscenza della lingua italiana oppure titolo di studio acquisito alla scuola di interpreti/traduttori. HOSTESS SERVICE via Coletti, 4 – Rimini. Tel. 0541 52596 - fax 0541 53810. L’agenzia opera nell’organizzazione delle fiere, congressi, promozioni, interpretariato. MODALITA’: inviare il proprio curriculum alla sede dell’agenzia; chi si candida come hostess deve anche allegare una foto a figura intera; chi si candida come interprete deve possedere una laurea di interpreti e traduttori; chi possiede un’ottima conoscenza linguistica verrà utilizzato per le trattative in fiera e per gli altri servizi. Per i servizi di hostess si richiede bella presenza, professionalità e conoscenza delle lingue. IN LINGUA www.inlingua.it piazzale C. Battisti, 22/B – Rimini. Tel. 0541 51219 - fax 0541 52278. Il centro promuove corsi di lingua e offre servizi di traduzioni, hostess, accompagnatori e guide. MODALITA’: presentare il proprio curriculum alla sede del centro. 2 I candidati all’insegnamento devono essere madrelingua e laureati. Gli interpreti/traduttori devono possedere una laurea in interpreti/traduttori o in lingue. Le guide e gli accompagnatori devono possedere una competenza linguistica e una conoscenza storico-artistica del territorio. IMAGINE Snc www.imaginetraduzioni.it – [email protected] sede Crevalcore BO. Tel. 051 981233 fax 051 982902 MODALITA’: inviare il proprio curriculum tramite e-mail. I candidati devono possedere la padronanza in una lingua straniera e il collegamento ad internet. LIGABUE PAOLA & C. Sas www.paolaligabue.it - [email protected]. Sede Reggio Emilia. Tel. 0522 431835 - fax 0522 438392. MODALITA’: inviare il curriculum all’indirizzo e-mail. Ai candidati non si richiedono requisiti particolari, tranne il possesso di strumentazioni informatiche e il collegamento ad internet. Tutti i candidati verranno sottoposti ad una traduzione di prova, superata la quale inizierà la collaborazione con l’agenzia. GRUPPO 685 P.R. www.gruppo685.com [email protected] corso d’Augusto, 115 – Rimini. Tel. 0541 56084 - fax 0541 437819. Il gruppo gestisce il personale per le fiere, congressuali o similari effettuate a Rimini per le seguenti mansioni: hostess, indossatrici, steward, traduttori . MODALITA’: i candidati devono compilare la scheda presente sul sito. RIMINI ACADEMY www.riminiacademy.it via Quintino Sella, 31 – Rimini. Tel 0541 26665 - fax 0541 25355. MODALITA’: inviare il curriculum alla sede del centro linguistico. I candidati devono possedere una laurea conseguita presso la scuola per interpreti e traduttori. AGIAT Sede legale: via Pani, 5 – Rimini; ufficio: via Tiberio, 31/33 Rimini (c/o Luveria Viaggi). Tel 0541 29699 - fax 0541 56545. E-mail [email protected] MODALITA’: inviare il curriculum con e-mail, fax o posta all’attenzione della sig.ra Elisabeth Cederholm. I candidati devono aver maturato esperienza lavorativa, essere madrelingua e conoscere la lingua italiana. F.B.A.I. Promotion Srl www.fbaipromotion.it - segreteria: [email protected] - Ufficio Risorse Umane: [email protected] viale Marche, 37 - 20125 Milano. Tel. 02 84800065 - fax 02 84810147. MODALITA’: utilizza personale specializzato per eventi, nelle posizioni di promoter, hostess/steward, modelli/modelle, merchandiser, animatori, interpreti/traduttori, roller girl, team leader/supervisor, facchini, driver, security, ballerini, musicisti/cantanti, artisti di strada, personale speciale per eventi. Le candidature devono pervenire alla mail [email protected] o al fax 02 84810147. Il/la candidato/a dovrà inviare un curriculum con 2 foto (preferibilmente primo piano e figura intera) e inserire nell’oggetto la provincia in cui è disponibile a lavorare e la posizione per la quale ci si candida. Programma delle attività previste per il corrente anno.
1. TIROCINIO DI TRADUZIONE - LINGUA INGLESE (con pubblicazione sul web delle migliori prove di traduzione). Marzo-Maggio 2014. 2. PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER SOCI, A DISTANZA. I soci che ne facciano richiesta potranno collaborare a varie attività utili al miglioramento dei servizi offerti dall'Associazione. Tutte le attività a cui è possibile partecipare si svolgeranno esclusivamente a distanza, collaborando via email o attraverso il blog associativo. I soci che accetteranno di collaborare con l'Associazione avranno dei benefici, di seguito specificati. Le attività "aperte" per il corrente anno associativo sono : A. Aggiornamento del presente blog associativo (anche per brevi periodi di tempo) attraverso il reperimento o alla redazione di articoli utili all'aggiornamento professionale, articoli didattici, articoli sulle offerte di lavoro per interpreti e traduttori reperite sul web per tutte le lingue, risorse utili per traduttori ed interpreti, guide all'uso dei CAT TOOLS e suggerimenti pratici sulle agenzie e i committenti più affidabili , etc. Attività aperta a tutti i soci. (anche i soci con scarsa esperienza professionale possono collaborare attraverso il reperimento di fonti utili sul web) B. Attività di revisione (a distanza) a favore dei tirocinanti associati da attivarsi per lingue diverse dall'inglese (francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese), in traduzione passiva. Attività aperta esclusivamente ai soci traduttori esperti che abbiamo maturato una esperienza professionale significativa nella combinazione linguistica per la quale si candidano in qualità di revisori. L'impegno di socio revisore va mantenuto e ultimato almeno per la durata di un intero tirocinio di traduzione (durata massima per tirocinio: nr. 2 mesi). I soci che collaboreranno ad uno o ad entrambe le attività proposte per almeno 2 mesi consecutivi avranno: 1. referenze dettagliate e certificate dall'Associazione sulle attività svolte , in formato digitale, da allegare al proprio CV e inserire su siti e social network professionali. 2. ulteriori sconti sui corsi offerti dall'Associazione in convenzione con la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Pescara. 3. ATTIVAZIONE SU RICHIESTA DEL SERVIZIO "SITO WEB" A tutti i soci verrà offerta la possibilità di avere un sito personale attraverso il quale offrire i propri servizi di traduzione e/o interpretariato all'interno del sito dell'Associazione. Il sito sarà ospitato sul sito dell'Associazione e gestito interamente dall'Associazione. Il proprietario del sito non dovrà fare altro che inviare via email dei contenuti personali in lingua italiana con relativa traduzione nella/e propria/e lingua/e di specializzazione , riguardanti le proprie esperienze professionali, i servizi offerti e il tariffario dei servizi. Anche l'aggiornamento dei contenuti , su richiesta del proprietario del sito, (max nr. 2 aggiornamenti dei contenuti annuali, inviati via email) sarà effettuato dell'Associazione. La scelta di inserire, almeno parzialmente, la traduzione dei testi è finalizzata alla indicizzazione del sito sui motori di ricerca stranieri e alla localizzazione del medesimo in paesi stranieri per ampliare i propri contatti professionali e avere visibilità anche all'estero. Il proprietario del sito riceverà i contatti e le proposte di lavoro sviluppate attraverso il modulo di richiesta di preventivi e servizi , direttamente nella propria casella di posta elettronica. I proprietari che lo desiderano potranno offrire ai visitatori la possibilità di essere contattati anche tramite Facebook, Twitter o Linkedin . E' possibile visionare una bozza del sito ancora incompleta al presente indirizzo web.................................... Ai soci che richiederanno l'attivazione del "servizio sito web" verrà richiesta la somma di euro 120,00 l'anno come rimborso spese (spese di creazione, gestione, mantenimento e aggiornamento del sito) . Dopo il primo anno il proprietario del sito potrà decidere liberamente se disattivarlo o mantenerlo. La quota prevista come rimborso spese per gli anni successivi al primo è pari ad euro 80,00. Il servizio sarà attivabile, su richiesta, a partire dal prossimo mese di aprile. 4. FORMAZIONE CONVENZIONATA A tutti i soci è offerta la possibilità di specializzarsi ulteriormente attraverso i corsi offerti dalla S.S.I.T. , Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, con sede a Pescara www.scuolainterpreti.org , www.scuolainterpetionline.com a tariffe agevolate. CORSI ATTIVABILI: - Corsi di alta formazione in traduzione specialistica a distanza (traduzione per il web, traduzione giuridico-commerciale, traduzione tecnica , traduzione medica, traduzione per il turismo). Solo per i soci la quota di partecipazione complessiva per ciascun corso è pari ad euro 400. - Corso di scrittura per il web, a distanza (in lingua italiana). Solo per i soci la quota di partecipazione complessiva è pari ad euro 200. - Corsi di alta formazione in interpretariato (" interpreti per le trattative d'affari", " interpreti turistici") Solo per i soci la quota di partecipazione complessiva è pari ad euro 400. E' possibile richiedere i programmi dettagliati dei suddetti corsi direttamente alla S.S.I.T , indirizzo email : [email protected] Il presente programma puo' subire delle variazioni e prevedere ulteriori attività aggiuntive durante in corso dell'anno. Ricordiamo agli associati che le attività associative sono sostenute da soci volontari a titolo completamente gratuito per cui sono possibili ritardi nella erogazione delle attività svolte a titolo gratuite. Cordiali saluti Piera Ammirati Segretaria I contratti tra editore e traduttore solitamente si compilano in seguito ad una contrattazione tra i medesimi. Di seguito, i traduttori alle prime armi, potranno trovare suggerimenti pratici su come tutelarsi nella contrattazione di un accordo di traduzione per l'editoria.
Ogni editore ha un modello di contratto che propone ai traduttori. Quando un traduttore riceve il contratto è bene che lo legga con attenzione per capire il significato delle varie clausole e proporre le opportune modifiche. Anche se la disparità di forza contrattuale tra una casa editrice, soprattutto se grande, e un singolo traduttore, soprattutto se inesperto, spesso costringe i traduttori ad accettare contratti fortemente sbilanciati a favore dell’editore, c’è sempre un margine di contrattazione che, per quanto piccolo, è cruciale: sia per evitare di incorrere in danni professionali ed economici sia per ottenere le migliori condizioni possibili. Il SINDACATO TRADUTTORI EDITORIALI http://www.traduttoristrade.it/, offre informazioni e tutela ai traduttori editoriali. E' possibile , inoltre, presentare all’editore il contratto di edizione di traduzione modello elaborato da STRADE. Chi avesse dubbi sulle clausole contrattuali che gli vengono proposte può inviare una richiesta all’indirizzo [email protected]. Si raccomanda, la lettura del Vademecum per traduttori editoriali e operanti in diritto d’autore per committenti diversi pubblicato da STRADE., consultare l’apposita sezione. Contratto di edizione di traduzione (commentato) Preambolo Tra …… (ragione sociale della casa editrice), in persona di ….. (nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive il contratto), con sede in ……. codice fiscale/partita IVA ……. (di seguito indicato come l’“Editore”) e ……. (nome del traduttore), residente a …… codice fiscale…… (di seguito indicato come il “Traduttore”) Premesso che l’Editore è titolare del diritto di traduzione, di pubblicazione e di distribuzione in lingua italiana dell’opera …… di…… (di seguito indicata come “l’opera”), in forza del contratto stipulato con …… (autore o editore straniero) in data……. si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto del contratto L’Editore affida al Traduttore, che accetta, l’incarico di tradurre dal …….. in italiano l’opera…. di …. 2. Concessione dei diritti di utilizzazione economica Il traduttore, agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede all’Editore in via esclusiva e senza limiti territoriali i seguenti diritti di utilizzazione economica della traduzione: - i diritti esclusivi di pubblicazione della traduzione stampata in ogni forma (volume, periodico, dispense etc.). S’intende qui compresa anche la pubblicazione della traduzione, in forma integrale o ridotta, in edizioni speciali per book-club o analoghe organizzazioni, come pure la pre- o post-produzione di parti separate o dell’intera opera in antologie o su quotidiani e periodici o allegate agli stessi anche mediante licenza a terzi. Oltre ai diritti esclusivi sopraccitati, il traduttore concede all’editore i seguenti diritti esclusivi: - diritto di tradurre e diffondere la traduzione in qualsiasi lingua o dialetto; - diritto di adattare ed elaborare la traduzione, o parte della stessa per la riduzione a fumetti, per la riduzione cinematografica, teatrale, radiofonica, televisiva, in cartoni animati, in opere multimediali; - diritto di registrare la traduzione su supporti meccanici o elettronici, nonché di diffonderla attraverso tecnologie informatiche; - diritto di riproduzione vocale della traduzione tramite lettura di un singolo lettore; - diritto di concedere, anche tramite enti di gestione collettiva, licenze per la riproduzione parziale della traduzione mediante fotocopia o procedimenti analoghi; - diritto di autorizzare il prestito o il noleggio della traduzione, come pure di concedere l’esercizio di tali diritti ad organismi di gestione collettiva; - diritti di merchandising. [Questo contratto prevede la concessione di tutti i diritti esclusivi all’editore per il periodo concordato. Lo abbiamo scelto perché molti traduttori non sono consapevoli di quanti diritti rientrino in realtà nel “diritto d’autore”, definito anche “un fascio di diritti”. Secondo la legge (art. 119) ogni singolo diritto è indipendente dagli altri. L’autore ha facoltà di scegliere quali diritti accordare all’editore; può concederli tutti o solo in parte. In pratica l’elenco dei diritti concessi sarà più esteso o più ridotto a seconda della forza contrattuale del traduttore. È da consigliare all’autore e allo stesso editore, ai fini di una non equivoca interpretazione del contratto, di enumerare sempre esplicitamente uno a uno i diritti dati in concessione. Per il traduttore ciò è importante anche perché i contratti che stipulano sommariamente la cessione totale dei diritti in caso di contenzioso legale rischiano di venir interpretati (in presenza di altre clausole anomale) come contratti diversi dal contratto di edizione.] 3. Tipo di contratto e durata della cessione Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine. La concessione dei diritti di utilizzazione economica della traduzione elencati alla clausola 2 ha la durata di anni … (massimo 20) a decorrere dalla firma del contratto. Entro il termine di cui al comma precedente l’Editore potrà pubblicare il testo tradotto nel numero di edizioni che riterrà opportuno e utilizzarlo in ogni altra forma prevista dalla clausola 2. Per le edizioni a stampa il numero minimo di esemplari per ogni edizione non sarà inferiore a… Decorso il periodo di concessione, ove l’editore intendesse continuare la pubblicazione della traduzione, il traduttore s’impegna, a parità di condizione offerte da altri, ad accordargli la preferenza. [Nel contratto di edizione a termine, il numero minimo di esemplari per ogni edizione a stampa va indicato a pena di nullità del contratto. Non di rado, invece, tale indicazione manca.] 4. Trasferimento dei diritti a terzi Il Traduttore autorizza l’editore a concedere ad altri i diritti acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero. [In genere l’editore si avoca la facoltà di subcedere a terzi i diritti acquistati; i migliori contratti riconoscono al traduttore una percentuale sul ricavo quando avviene tale subcessione di alcuni o tutti i diritti.] 5. Pacifico godimento dei diritti Il Traduttore dichiara che la traduzione è inedita; dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto; garantisce per tutta la durata del contratto il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, facendo salvo l’editore da tutti i danni e spese che potessero derivargli; s’impegna a prestare a richiesta dell’editore la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi. Il Traduttore s’impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera oggetto del presente contratto. 6. Consegna della traduzione Il Traduttore s’impegna a consegnare la traduzione via e-mail, entro il … [Diversi contratti prevedono la consegna del dattiloscritto in forma cartacea o “su dischetto”. Quasi sempre si tratta di innocui anacronismi ma, per evitare strumentalizzazioni, è bene modificare la clausola prevedendo la semplice consegna in formato digitale via e-mail. Analoga cautela si impone per tutte le clausole relative all’esecuzione della traduzione che fanno riferimento a prescrizioni che il traduttore dichiara di conoscere quando magari non è così. Ecco un esempio: “Nell’esecuzione del lavoro il traduttore si impegna a osservare rigorosamente le specifiche tecnico-editoriali fornitegli e che dichiara di ben conoscere”. Alcuni editori dimenticano di fornire tali specifiche, salvo poi tirarle fuori per contestazioni pretestuose al momento della consegna o del pagamento.] 7. Risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna In caso di mancato rispetto del termine di consegna, l’Editore potrà considerare risoluto il contratto, previo invio al Traduttore, a mezzo raccomandata A/R, di diffida ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora, alla scadenza del termine, una parte della traduzione sia stata già consegnata, l’Editore potrà considerare risoluto l’intero contratto oppure considerarlo adempiuto per la sola parte già tradotta e consegnata. Il compenso verrà proporzionalmente ridotto e l’attribuzione della paternità della traduzione avverrà secondo le modalità d’uso. 8. Accettazione della traduzione L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 30 giorni dalla consegna. Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti e alle indicazioni fornite dall’Editore ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderla non pubblicabile senza un’adeguata revisione, e ciò ad esclusivo giudizio dell’Editore, questi potrà a sua scelta considerare risoluto il contratto e ritenersi liberato da qualsiasi obbligo, dandone comunicazione al Traduttore, oppure affidare ad altri la revisione della traduzione. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome; l’Editore corrisponderà al Traduttore il compenso previsto, detratto il costo della revisione. Nel caso in cui la traduzione richieda una sostanziale rielaborazionel’Editore avrà la facoltà di non indicare il nome del Traduttore o di affiancare ad esso il nome del revisore e di ridurre il compenso del Traduttore. [Una clausola del genere è inaccettabile e non di rado viene usata strumentalmente da editori in malafede per non pagare il traduttore. Questi, dopo aver lavorato mesi, rischia di vedersi arbitrariamente privare di ogni diritto, a meno di non intentare una causa legale (perché comunque il pagamento del compenso da parte dell’editore è un obbligo di legge e non una facoltà). Certi contratti prevedono addirittura che, nel caso l’editore non si faccia sentire (magari dopo aver fissato un termine per l’accettazione di mesi mentre è opportuno limitarlo a un massimo di 30 giorni), sia il traduttore a dover sollecitare l’approvazione, né fissano un limite temporale entro cui l’editore deve esprimersi. Es. “L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 60 giorni dalla consegna. Trascorso inutilmente tale termine, il Traduttore potrà chiedere all’Editore di manifestare la sua decisione.” Per giunta alcuni editori vincolano il pagamento all’accettazione della traduzione. È chiaro che un traduttore che accetti questi termini deve mettere in conto di regalare il suo lavoro. Si raccomanda, nel caso ci si veda proporre tale clausola, di modificarla in modo da ridurre il rischio in termini accettabili. Ecco due possibilità: 1) Modifiche limitative della clausola “L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro ... giorni dalla consegna. Trascorso tale termine senza contestazioni scritte e motivate, inviate al traduttore tramite raccomandata A.R, che attestino la grave insufficienza della traduzione, questa s’intenderà accettata. Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da non essere pubblicabile senza una radicale revisione, l’Editore potrà affidare ad altri la revisione detraendone il costo dal compenso del traduttore per un massimo di un quarto dell’importo stabilito. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome, mentre l’Editore avrà la facoltà di affiancare al nome del traduttore quello del revisore.” Così si dà all’editore solo la possibilità di far correggere la traduzione, dietro una sostanziale ma limitata decurtazione del compenso, senza più offrirgli la possibilità di liquidare ogni diritto del traduttore. L’editore potrà affiancare il nome del revisore a quello del traduttore ma non eliminare quest’ultimo. 2) Stipulare una data certa per l’accettazione in seguito alla visione dei primi capitoli. Es. “L’Editore si impegna ad accettare il lavoro dopo i primi due capitoli eseguiti e sottoposti alla sua attenzione dal Traduttore.”] 9. Revisione e modifiche della traduzione La revisione della traduzione avverrà mediante il contatto e la collaborazione tra il Traduttore e il revisore scelto dall’Editore. L’Editore potrà chiedere al Traduttore di apportare nella traduzione, previo consenso del Traduttore stesso, tutte le variazioni che ritenesse necessarie per migliorare l’aderenza al testo originario o la resa in italiano. Il traduttore introdurrà nel testo le modifiche concordate entro… giorni. Qualora il Traduttore non provvedesse ad apportare le modifiche richieste nel tempo previsto, senza rispondere alle richieste dell’Editore, questo potrà apportarle direttamente o farle apportare da altri, con possibilità di citarne il contributo. In tal caso il Traduttore potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome. 10. Visione e correzione delle bozze Il traduttore ha il diritto di vedere le bozze prima della stampa e s’impegna a correggerle con chiarezza e a restituirle entro … giorni. Trascorso il termine, l’Editore può considerare le bozze approvate per la stampa. [Uno dei diritti morali inalienabili che la legge conferisce all'autore (indipendentemente dal tipo di contratto) è il diritto all'integrità dell'opera, cioè a opporsi a qualunque modifica possa danneggiare l'opera stessa o l'onore e la reputazione dell'autore. Nel contratto di edizione, l’art. 125 della LDA definisce la correzione delle bozze come un diritto e un dovere dell'autore.] 11. Citazione del Traduttore Ai sensi del R.D. n. 1369 del 1942, art. 33, e successive modifiche, il nome del Traduttore verrà citato nel frontespizio o nella copertina del libro. La menzione del traduttore apparirà anche sul catalogo dell’Editore e nella pubblicità dell’opera da questi effettuata. [Per legge l’editore è obbligato a citare il traduttore nel frontespizio o sulla copertina del libro, citarlo solo nel colophon o in altri punti non è sufficiente. Essendo un obbligo legato al diritto morale di paternità dell’opera, vale a prescindere dal tipo di contratto firmato.] 12. Determinazione del compenso Quale compenso per la traduzione e per la concessione dei diritti di cui alla clausola 2 l’Editore corrisponderà al Traduttore la somma di … euro lordi a cartella di 1800 battute spazi inclusi. Tale somma sarà versata entro …. giorni dalla consegna del testo. [La maggior parte dei contratti di edizione di traduzione prevede solo un pagamento a stralcio ma sono in aumento i contratti che prevedono un pagamento misto. Ecco la clausola sul compenso presa da uno di questi contratti: “L’editore corrisponderà al Traduttore la somma di Euro........ ogni 2000 battute spazi inclusi. La suddetta somma è da considerarsi un anticipo non restituibile sulle seguenti royalty, che vengono riconosciute al Traduttore su ogni copia venduta (calcolata sul prezzo di copertina defiscalizzato): la percentuale del ………% (……… per cento) fino a 2000 copie la percentuale del ………% (……… per cento) dalle 2001 a 5.000 copie effettivamente vendute la percentuale del ………% (……… per cento) oltre le 5000 copie. Il rendiconto scritto disposto dall’art. 130 LDA sarà presentato al Traduttore una volta l’anno entro la fine del mese di...” Qualunque sia la forma di pagamento scelta è indispensabile che il termine decorra dalla consegna o comunque da una data certa. Mai accettare pagamenti alla pubblicazione (che potrebbe non avvenire mai) o all’accettazione della traduzione. Nel pagamento misto l’anticipo è da considerarsi la parte fissa del compenso dovuta per la creazione dell’opera su commissione, e quindi non è restituibile. Mai accettare solo royalty a titolo di pagamento.] 13. Carattere dei compensi I compensi spettanti al Traduttore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge, dal punto di vista fiscale e sostanziale, quali compensi derivanti dalla cessione dei propri diritti d’autore. 14. Copie omaggio A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’Editore 5 copie dell’opera. Avrà inoltre diritto allo sconto librario del 20% sulle copie da lui direttamente acquistate per uso non commerciale. 15. Forma delle modifiche Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta per iscritto. 16. Autorità giudiziaria competente Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà il Foro della sede dell’Editore, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente. Vengono espressamente approvate, ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 cod. civ., le clausole n° 4 (trasferimento dei diritti a terzi), n° 7 (risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna), n° 8 (accettazione della traduzione), n° 16 (autorità giudiziaria competente). [Attenzione alle clausole a doppia sottoscrizione! Il nostro ordinamento prevede una serie di norme volte a evitare che i contraenti più forti o in malafede possano approfittare dei contraenti più deboli e in buona fede. Quindi alcune condizioni del contratto, per avere efficacia, devono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente debole. Tali clausole sono disciplinate nell’art. 1341 c.c. secondo comma. Sono considerate clausole vessatorie, e devono essere approvate specificamente per iscritto, quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha previste, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere unilateralmente dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscano a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di fare contestazioni o sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Il codice civile stabilisce l’inefficacia di tali clausole ove non siano state specificatamente sottoscritte dalla parte non predisponente. Non è sufficiente la sottoscrizione globale del contratto o una sottoscrizione cumulativa relativa a tutte queste clausole ma è necessario che ciascuna sia richiamata espressamente, con indicazione del numero e del suo contenuto o anche del solo numero purché questo sia idoneo a rivelare il contenuto della clausola al contraente debole. Quindi si raccomanda al traduttore, nel firmare il contratto, di porre particolare attenzione alle clausole per cui viene richiesta la doppia sottoscrizione.] Presso ogni Tribunale sono istituiti un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice (per il settore civile) e un albo dei Periti (per il settore penale) divisi per categorie.
Si tratta di registri nei quali sono iscritti i nomi di persone fornite di particolari competenze professionali e tecniche,e di specchiata condotta morale, alle quali il Giudice può affidare l’incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta esclusivamente al Giudice, ma svolge la funzione di ausiliario. Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali, da un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati. Il Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale. COSA OCCORRE FARE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - PERITI DEL TRIBUNALE? Per richiedere l’iscrizione all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - per le cause civili -(ART.13 e segg.. DISP.ATT.C.P.C.) E ALL’ALBO DEI PERITI – per le cause penali - (ART. 67 E SEGG. DISP. ATT.C.P.P.) SONO NECESSARI I SEGUENTI REQUISITI: Essere residenti in un comune della giurisdizione del Tribunale in cui si intende fare domanda; nel caso di residenza in comune diverso è necessario avere un domicilio e svolgere attività lavorativa in un comune della giurisdizione. Essere iscritti, da almeno 3 anni , ad un Ordine professionale territorialmente competente (al ruolo dei Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. della propria città di residenza ) Per poter essere iscritti al Ruolo del Periti ed Esperti occorre far domanda e sostenere un esame presso la C.C.I.A.A. Non essere iscritti all’Albo CTU e/o all’Albo Periti di altro Tribunale. L'interessato dovrà presentare la propria domanda al Tribunale su carta uso bollo da €14,62 , presso L’UFFICIO DELL’ALBO DEI CTU E DELL’ALBO DEI PERITI che deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del cancelliere che la riceve. Alla domanda devono essere allegati: 1). Fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale. 2). CURRICULUM VITAE molto dettagliato, in carta libera, corredato da copia dei lavori effettuati (a campione),copia di incarichi (a campione) etc . nonchè copia degli eventuali titoli e documenti attestanti la propria esperienza specifica per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della speciale consulenza tecnica richiesta dall’art. 15 disp. att.c.p.c. e dall’art.69 disp.att.c.p.p. In caso di accoglimento della/e domanda/e l’Ufficio richiederà il pagamento della prevista tassa de iscrizione di circa 170,00 per ciascun albo per il quale si è stato iscritto. Il traduttore e/o interprete dovrà comunque continuare a rinnovare l'iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della C.C.I.A.A. per mezzo del versamento annuale. In suo difetto, verrà automaticamente cancellato dall'Albo dei CTU - Periti del Tribunale. Il giudice, quando ne avrà bisogno, consulterà l'Albo per chiamare un traduttore e/o interprete come perito o consulente. Il lavoro svolto in qualità di traduttore o di interprete del Tribunale, sfortunatamente, non è molto remunerativo. Non viene conteggiato in base al numero di cartelle/ore di lavoro o giornate, ma in VACAZIONI. Una vacazione è composta da 2 ore di lavoro effettive e la tariffa prevista per i periti e consulenti del Tribunale è pari a 14,68 euro per la PRIMA VACAZIONE (ovvero le prime 2 ore di lavoro) e 8,15 euro per la SECONDA VACAZIONE (ovvero le successive ore di lavoro) ATTENZIONE: Non sono accettate più di 4 vacazioni al giorno (per un totale di 8 ore). Questa modalità di calcolo viene applicata nella maggior parte dei casi nelle CAUSE PENALI. Per le cause civili, è il Giudice a disporre quale delle parti debba accollarsi le spese relative alla traduzione e /o al servizio di interpretariato. In questo caso presenterete una proforma applicando il vs onorario, con il 4% incluso e con IVA 20% e la Cancelleria della Sezione provvederà a mandarvi la notifica. QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA TRADUZIONE GIURATA E UNA TRADUZIONE ASSEVERATA? Non esiste nessuna differenza: chiunque può tradurre e asseverare (o giurare) presso l'ufficio atti notori del Tribunale (salvo conflitto di interessi), ma occorre tener presente che ci si espone PENALMENTE a tutti gli effetti. Il cancelliere non entra nel merito di chi ha eseguito nè di chi assevera la traduzione. Davanti alla sua persona chi si presenta per asseverare giura "di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo scopo di far conoscere la verità". Poi le conseguenze sono penali, a rischio e pericolo di chi ha sottoscritto l'asseverazione. Dunque, non occorre essere iscritti all'Albo dei Consulenti o dei Periti del Tribunale per asseverare una traduzione. Occorre invece, a seconda di dove venga inviato il documento, fare legalizzare la firma del cancelliere che ha registrato l'asseverazione, presso la Procura della Repubblica della città in cui si risiede, che apporrà l'Apostilla dell'Aja (se il documento viene inviato in uno dei paesi che ha aderito alla Convezione) o la Legalizzazione (per quei paesi che non hanno aderito alla Convenzione). Sarà sufficiente portare e consegnare presso l'Ufficio Legalizzazioni e Apostille il documento che avete asseverato, senza nessun aggravio per il Cliente. Verrà legalizzata la firma del cancelliere o di chi per esso ha sottoscritto con voi l'asseverazione della traduzione. Se non sapete se il paese di destinazione del vostro documento abbia o meno aderito alla Convenzione dell'Aja, l'incaricato del suddetto ufficio provvederà a verificarlo. La legalizzazione o apostille NON E' IMMEDIATA come l'asseverazione: dovrete lasciare il documento in lingua originale e la relativa traduzione asseverata e tornare alcuni giorni dopo (l'attesa è di circa 3 giorni). Non è necessario che sia il traduttore a ritirare il plico; potrà farlo chiunque richiedendolo con il nome che avrete lasciato all'incaricato all'atto della consegna. Queste sono informazioni che spesso il Cliente, avvocati inclusi, non conoscono, quindi è dovere del traduttore esperto fornire anche questo tipo di consulenza. COME SI CALCOLA LA CARTELLA LEGALE E QUANTE MARCHE DA BOLLO SERVONO La cartella di traduzione legale è composta da 1250 battute e non 1500 (in base a questo calcolo vengono anche addebitati i costi per le marche per asseverazione, 1 per ogni 4 pagine legali (1250 battute) di € 14,62. Oltre alle pagine della traduzione è necessario conteggiare una pagina in più per il verbale di asseverazione. Quindi, si ha un documento di 4 pagine, le marche dovranno essere 2 da 14,62 euro, poiché avrete una 5ª pagina, quella appunto del verbale che la cancelleria aggiungerà come ultima. Non tutti i documenti richiedono l'apposizione delle marche, per esempio le traduzioni dei documenti per uso adozione o separazione o divorzio. Poiché però non esiste una vera e propria regola, conviene che il traduttore si rechi presso l'Ufficio Atti Notori ed Asseverazioni e chieda direttamente al Cancelliere o al segretario (oppure telefoni) onde evitare di acquistare inutilmente le marche. Inoltre, è necessario ricordare che esiste un compenso per il servizio di asseverazione di un documento originale, un compenso per l'asseverazione di altre copie conformi e anche per la presentazione presso la Procura della Repubblica per la legalizzazione della firma. Appare evidente che risulta molto più remunerativo, oltre che semplice nella procedura, asseverare le traduzioni individualmente anziché iscriversi presso i tribunali; fermo restando che , in tal caso, i clienti bisogna cercarseli da sé. A.T.I. - Associazione Traduttori e Interpreti Competenze informatiche e tecniche da esercitare nell’ambito di progetti di traduzione di dimensioni e complessità generalmente elevate. Sono questi gli aspetti principali del mestiere della localizzazione informatica. Alessandra Muzzi, traduttrice e localizzatrice freelance dal 1993, docente presso Università pubbliche e private con alle spalle anche un’esperienza di programmatrice, per saperne di più di questo particolare settore della traduzione. In sei domande, a partire dalla più immediata: 1) Cosa si intende per localizzazione, e cosa si localizza? Nella localizzazione si traduce tutto quanto è traducibile in un prodotto software (o in un sito Web): interfaccia, guida in linea, documentazione, materiale di marketing. Vi possono essere anche dati non linguistici da adattare al diverso contesto in cui il software verrà utilizzato: valute, formati di data, codifica del testo, ma anche immagini o esempi utilizzati nel prodotto o per la sua commercializzazione. 2) C’è una differenza tra localizzazione e traduzione? Lasciando da parte le definizioni teoriche, in pratica la localizzazione è un settore della traduzione particolarmente specialistico, dove in aggiunta alle competenze linguistiche sono richieste buone competenze tecnico-informatiche. 3) Quali sono le fasi di un lavoro di localizzazione? A monte di tutto deve esserci l’internazionalizzazione del prodotto, ossia la sua progettazione in modo da renderlo adatto a essere localizzato. A partire da un prodotto correttamente internazionalizzato si può avviare un progetto di localizzazione, che prevede le fasi seguenti: - Preventivo - Pianificazione - Selezione delle risorse - Analisi e preparazione del materiale - Scelta degli strumenti da utilizzare - Traduzione (con eventuali richieste di chiarimenti al cliente) - Revisione (con eventuale feedback al traduttore) - Controllo linguistico e funzionale del prodotto localizzato 4) Quali competenze necessita un lavoro di localizzazione? Oltre alle competenze linguistiche richieste per qualsiasi lavoro di traduzione, sono necessarie competenze tecniche per: - Comprendere il significato di quanto si sta traducendo e poter quindi fornire una traduzione adeguata - Utilizzare gli strumenti software richiesti per il progetto 5) Quali sono, se ci sono, difficoltà nel gestire le richieste del cliente? Vi saranno senz’altro difficoltà se l’internazionalizzazione del prodotto non è perfetta. Nel caso peggiore la localizzazione potrebbe rivelarsi impossibile. Vi sono poi le difficoltà connesse alle dimensioni dei progetti di localizzazione e alla relativa organizzazione. Nei progetti più grossi e complessi, il localizzatore freelance che collabora con una società di localizzazione è solo un ingranaggio di un vasto meccanismo. Si occupa di una parte del prodotto, mentre altri suoi colleghi, che non conosce e con i quali non può avere contatti diretti, si occupano delle altre parti. Alla fine il prodotto localizzato dovrà risultare omogeneo. Questo comporta la necessità di seguire strettamente rigide regole stilistiche e attenersi inderogabilmente al glossario o ai glossari del progetto. Se si hanno dei dubbi che sarebbe necessario chiarire con il cliente, si devono seguire rigide procedure per inviare delle query, che verranno esaminate da chi è preposto al compito, che non coincide con chi ha scritto il testo originale in quanto vi sono diversi ruoli e vari livelli di intermediazione. 6) La figura del traduttore è, come sappiamo, una figura poco (ri)conosciuta. Quella del localizzatore? Certamente è ancora meno conosciuta di quella del traduttore. Solo gli “addetti ai lavori” sanno che cos’è un localizzatore. Nei grossi progetti di localizzazione sopra descritti, poi, c’è il rischio di percepire la situazione lavorativa come alienante, in quanto le competenze professionali richieste non sempre coincidono con quelle che il localizzatore vorrebbe poter mettere in campo. Può essere invece molto gratificante collaborare direttamente con piccole società di sviluppo software, dove c’è un contatto immediato con la controparte, si possono chiarire dubbi, dare suggerimenti e avere una visione più completa e unificata del processo di localizzazione. GLI ADEMPIMENTI FISCALI DEL TRADUTTORE
La prima domanda che viene in mente ad un traduttore agli esordi o aspirante tale e’ “ Dovro’ aprire la partita I.V.A.?” Molti, se non tutti, sapranno che I.V.A. significa Imposta sul Valore Aggiunto e che la partita IVA è un numero identificativo che viene attribuito dall’Agenzia delle Entrate a coloro che comunicano l’inizio di un’attività economica, sia imprenditoriale che professionale. Fin qui tutto bene, ma come si apre e quali sono le procedure da seguire? E’ sufficiente presentare una comunicazione di inizio attività entro trenta giorni dalla data di inizio, tramite il modello AA7/9 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/9 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) all’Agenzia delle Entrate. Entrambi i modelli (nel mio caso l’AA9/9) devono essere accuratamente compilati con:
Ma quali sono le operazioni soggette a IVA? Quando va applicata? Le operazioni rilevanti ai fini IVA devono contemporaneamente soddisfare tre requisiti: a) oggettività: ci deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi; b) soggettività: il soggetto che effettua la prestazione è titolare di un’attività d’impresa o professionale; c) territorialità: le operazioni avvengono nel territorio dello Stato. Nel caso del traduttore-tipo italiano, ad esempio, questi requisiti sono tutti soddisfatti: un lavoro di traduzione è una prestazione di servizi (oggettività), oltre che un attività professionale (soggettività) che verrà svolta in Italia (territorialità). Fin qui niente di difficile, ma poi viene da chiedersi :”è davvero il momento di aprirla o magari posso continuare a lavorare con la ritenuta d’acconto come sto facendo? Si scopre così che l’apertura di partita IVA è obbligatoria per: “tutti i soggetti che esercitano in via abituale, benché non esclusiva, un’attività d’impresa o professionale con caratteristiche di autonomia che non si configura nel caso di rapporti in qualche modo riconducibili al lavoro subordinato o allo stesso assimilato.” E ancora, che l’obbligo di apertura della partita IVA decade automaticamente nel caso in cui il soggetto interessato percepisca compensi annui inferiori a € 5.000,00. Fino a questo tetto di guadagno infatti i compensi si considerano riferiti ad attività “occasionali”. Se poi il limite viene superato bisognerà valutare caso per caso se si tratta realmente di esercizio abituale di attività. In questo caso meglio ricorrere al proprio commercialista, a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o all’Agenzia delle Entrate. In caso affermativo meglio non perdere tempo: ritenuta d’acconto… addio! A questo punto andrebbe chiesto al commercialista se la partita IVA può offrirvi anche qualche vantaggio nella vostra situazione specifica. Per esempio, se esiste la possibilità di dedurre alcune spese. Un consulente fiscale potrebbe dirvi che, ad esempio,è possibile dedurre analiticamente dai compensi percepiti i costi correlati all’attività:
I traduttori, come tutti i lavoratori autonomi, possono usufruire del regime fiscale agevolato successivamente specificato. La Partita IVA agevolata come da legge n. 388 del 23/12/2000 - A chi si applica da Legge n. 388 del 23/12/2000, articolo 13 Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo in vigore dal 01/01/2001 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni (appunto euro 31.987,41) o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. 3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria: a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c); b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta. 4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. 6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. 8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. I Limiti di guadagno Il limite massimo di guadagno annuo è: EURO 30.987,41 costituito del solo imponibile (al netto del 4% INPS). Il limite di euro 30.987,41 a cui far riferimento in relazione al limite dei compensi è riferito ai soli compensi al netto dei contribuiti previdenziali e dell'IVA. Solo per l'applicazione dell'IVA si prende il compenso comprensivo della parte previdenziale. Ai fini delle imposte dirette invece il compenso è al netto di detti contribuiti.) DOMANDA: dove c'è un riscontro nel testo sulla normativa della p.iva agevolata sul fatto che la somma di euro 30.987,41 non è comprensiva del 4% (inps)? RISPOSTA: art. 54 Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art. 50.) determinazione del reddito di lavoro autonomo. 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Le Tasse Uno dei vantaggi del regime fiscale agevolato è proprio quello di non essere tenuto al versamento di acconti. Per il primo anno d'attività non sono dovuti acconti. Per gli anni successivi al primo: - Non sono dovuti versamenti periodici iva, infatti viene pagata l'iva in un'unica soluzione il 16 marzo. - Non sono dovuti acconti per quanto riguarda l'imposta sostitutiva irpef. - Ma sono dovuti gli acconti per quanto riguarda le altre imposte, quindi IRAP, IRPEF e se dovuti contributi INPS (Circ. 18/06/2001 n. 59, 2.2). Gli acconti da versare per il 2005 vengono calcolati in sede di calcolo dell'imposta 2004, ossia in dichiarazione dei redditi unico2005. Per accedere al servizio telematico bisogna collegarsi al loro sito http://www.agenziaentrate.it Utilità varie Oltre al sito http://www.agenziaentrate.it http://www.inps.it Software per usufruire dell'assistenza: Ambiente Windows V9TFI163.exe (1.779 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=V9TFI163&est=exe L'esecuzione dell'applicazione è subordinata all'installazione dell'ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA versione 1.1.8 (5.348 KB). https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=jre-1_1_8_009-win-i&est=exe RFA2004_402.exe (1.475 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=exe RFA2004_402.r00 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r00 RFA2004_402.r01 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r01 RFA2004_402.r02 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r02 RFA2004_402.r03 (323 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r03 Regimi fiscali agevolati 2004 Versione 4.0.2 del 12 Agosto 2004 Il software scaricabile da questa pagina consente ai contribuenti che si sono avvalsi di una delle disposizioni agevolative di cui all'art. 13 ovvero all'art. 14 della L. 388/2000 e che hanno preventivamente richiesto l'assistenza degli Uffici finanziari, di procedere all'acquisizione analitica dei dati contenuti nei documenti contabili ed alla loro successiva trasmissione telematica. La versione attuale del software presenta l'aggiornamento del TUIR e aggiunge in apposita voce dell'Aiuto il DPR 633/1972 sull'IVA e gli ultimi provvedimenti dell'agenzia delle Entrate relativi ai limiti per i marginali. ATTENZIONE: è stata approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia (G. U. n. 301 del 30/12/03) la nuova tabella di classificazione delle attività economiche - ATECOFIN 2004 - che a partire dal 1 gennaio 2004 dovrà essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. Tale tabella è consultabile al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/index.htm La versione 4.0.2 del 12/08/2004 del software fornisce la nuova funzionalità di sblocco dei trimestri inviati. Tale funzione consente la modifica dei dati contabili delle rilevazioni per le quali sono già stati effettuati gli invii dei dati aggregati trimestrali. Nel caso l'assistito abbia utilizzato il software nel precedente esercizio alla prima attivazione del software dovrà utilizzare la funzione di Contribuente/Apri allo scopo di riportare i dati relativi all'anagrafica assistito e all'elenco dei clienti e fornitori del precedente esercizio; nel caso utilizzi la funzione Contribuente/Nuovo i dati del precedente esercizio non verranno riportati e l'assistito dovrà inserirli nuovamente. Il contribuente dovrà prestare estrema attenzione ad indicare correttamente il proprio Codice Fiscale. Inoltre gli assistiti sono invitati a consultare la funzione di Aiuto presente nel software per effettuare correttamente le rilevazioni; la funzione di Aiuto presenta una voce per ogni tipologia di pannello da compilare. ATTENZIONE: per una corretta installazione dell'applicazione, è necessario installare preventivamente il software di invio, disponibile in questa stessa sezione (applicazione File Internet versione 1.2.4 del 2 novembre 2001 o superiore). I file predisposti dall'applicazione nella cartella C:/Uniconline/arc, prima di essere inviati devono essere "preparati" con il software "File Internet". Il file da inviare, una volta "preparato", si trova nella cartella C:/Uniconline/invio/unico ed ha estensione ".ccf". Istruzioni per l'installazione: Ambiente Windows: L'esecuzione dell'applicazione è subordinata all'installazione dell'ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA versione 1.1.8 (5.348 kB). La copia dell'applicazione viene effettuata mediante la funzione di download del browser. Per installare l'applicazione Regimi fiscali agevolati occorrerà procedere come segue: Cliccare sul collegamento relativo alla prima parte dell'applicazione; si produrrà l'apertura della finestra "Download del file" nella quale è necessario selezionare l'opzione "Salva l'applicazione su disco". Occorre salvare il file su una cartella a scelta (si ricorda che tutte le parti di cui si compone l'applicazione devono essere scaricate sulla stessa cartella); ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le parti di cui si compone l'applicazione; completata la fase di download di tutte le parti, nella cartella di destinazione sarà presente tra gli altri file quello con estensione .exe, su cui dovrà essere effettuato "doppio click" per effettuare l'installazione dell'applicazione. N.B. Se l'applicazione File Internet non è stata preventivamente installata, il sistema fornirà in questa fase un messaggio di errore. Al termine di tale fase viene creata all'interno dell'icona di gruppo "Regimi fiscali agevolati", l'icona dell'applicazione "RFA". L'idea è che ogni mercato locale si sta trasferendo su Internet dove diventa anche un mercato mondiale. Cio’ significa che oramai il luogo dove si compete è il Web. E ancora di più per i centri di traduzione, per ovvi motivi legati all'ultima barriera di Internet, che non è più geografica bensì linguistica. Perciò l'idea di marketing non puo’ prescindere da una presenza robusta sul Web, che ne è proprio il perno, il punto di riferimento al quale ogni azione marketing, promozionale o di comunicazione rimanda. E' un concetto che ruota attorno ai 4 pezzi fondamentali del puzzle internet, che sono :
Poi alla fine del circuito si ricomincia: la REPUTAZIONE rimanda all'IDENTITÀ e così via... Per cui, in questo contesto, la costruzione di un sito Web, anzi di una presenza Web (il sito è soltanto UN elemento della presenza) non è che la condizione sine qua non per tutto il resto. . Va specificato che in un primo momento gli obiettivi sono prima di tutto non economici come ad esempio rafforzare la propria reputazione, comunicare sempre e dappertutto sui valori dell'azienda, cercare di stabilire contatti con clienti potenziali per poi invitarli/incitarli all’azione. Tutto l'Internet gira attorno a questi principi, così come gira attorno alla partecipazione e alle raccomandazioni: è esattemente il principio cardine delle reti sociali (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, per citare le più importanti che ci possono interessare), e piano piano si stanno affermando anche internamente a queste immense reti sociali delle reti "professionali", con una specializzazione, una "verticalizzazione" degli centri d'interessi, compreso per i traduttori. Per cui credere che il primo modo "tradizionale" di ottenere lavori sia il passaparola e che questo tipo di relazione cliente-LSP-traduttori non possa essere replicato su Internet è ignorare totalmente la natura profonda del Web, dove i maggiori protagonisti - da Google a Facebook via Microsoft, Apple, ecc. - stanno proprio implementando delle soluzioni "user-friendly" per aumentare passaparola e raccomandazioni, un principio che per altro sta all'origine del fenomenale successo di Google, e cioè il PageRank... Non si può raccomandare chi non ha una reputazione... e di conseguenza chi non ha una visibilità, una presenza, un'idendità. Forti. Su Internet. Estratto da un articolo di Jean Marie Le Ray OLTRE IL SITO WEB Vendere il proprio servizio rappresenta una delle maggiori difficoltà dei traduttori freelance. Saper dare una giusta immagine di sé e del proprio lavoro serve soprattutto a far sì che il committente riconosca la qualità professionale accettando le tariffe proposte e mantenga il rapporto di fiducia nel futuro, proponendo ulteriori progetti di traduzione. A detta della maggior parte dei traduttori professionisti, il passo più difficile è la creazione di una rete di clientela iniziale, e in questo ambito una corretta redazione del curriculum ha un ruolo chiave (a questo proposito suggerisco i preziosi consigli di Flavia Cerrone su come si scrive un curriculum). È sconsigliabile il cosiddetto “invio a pioggia” di curriculum a tutti i contatti possibili e immaginabili; cerchiamo di individuare un target che risponda alle nostre prerogative (settore di specializzazione, combinazione linguistica, livello di qualità, ecc.). È utile anche inserire il curriculum sul proprio sito web tenendolo costantemente aggiornato. Internet ha portato una grande innovazione, moltiplicando le possibilità di proporsi e pubblicizzarsi, grazie alle numerose community e mailing list del settore. Proz, TranslatorsCafe e Biblit sono le community più frequentate, poiché mettono in contatto i protagonisti del mercato della traduzione dando ai committenti la possibilità di pubblicare inserzioni e selezionare i traduttori; offono inoltre una sezione che consente ai membri di consultarsi sulle scelte terminologiche. Il forum accoglie invece le discussioni più varie su temi legati alla professione e non, dando la possibilità di scambiarsi informazioni utili e consigli. Tra le mailing list ricordiamo Langit, salotto di conversazione di traduttori pronti a offrire aiuti terminologici e suggerimenti su problemi pratici e teorici della professione. È quindi fondamentale puntare soprattutto sulla qualità, che fa sempre rima con professionalità: l’aggiornamento costante e la specializzazione sono investimenti che non possono assolutamente mancare. Svolgere un lavoro più che eccellente è il modo migliore per allargare la propria rete attraverso il passaparola: lo dicono anche gli esperti del marketing, che negli ultimi anni sembrano prediligere la tecnica del buzz marketing (o viral marketing). Il sistema è apparentemente molto semplice: si individuano alcuni consumatori particolarmente soddisfatti del marchio e si affida loro il ruolo di “promotori” del marchio stesso. Come? Stimolando discussioni, curiosità, incitando a parlarne in giro con gli amici e i parenti (nel nostro caso con i colleghi), che saranno incuriositi dal prodotto/servizio e lo acquisteranno, diventandone magari promotori inconsapevoli a loro volta. Semplificare la comunicazione rappresenta quindi la priorità assoluta: il passaparola favorisce la diffusione di un rapporto di fiducia tra il traduttore e il committente, che sarà sicuro di avere a che fare con un professionista serio di cui altre persone si sono ritenute soddisfatte. |
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Giugno 2019
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